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Veneto, deliberazione n. 171 – Mutamento classe demografica e indennità amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 136, della Legge 56/2014, ed, in particolare, della definizione della portata applicativa dell’inciso “invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente”.

Nello specifico l’ente ha chiesto se:

• il mutamento della classe demografica intervenuto tra le precedenti elezioni (2009) e le ultime (maggio 2014) possa determinare l’aumento dell’ammontare della indennità degli amministratori, come previsto dal D.M. 119/2000;

• la riduzione volontaria del 30% applicata alla propria indennità dal precedente Sindaco vincoli la determinazione dell’indennità spettante al Sindaco attuale, in considerazione dell’obbligo di garantire l’invarianza della spesa.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 171/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 3/2015 secondo cui gli enti locali, ricorrendone i presupposti, possono procedere alla maggiorazione dell’importo delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, previste dall’articolo 2, lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000.

Di conseguenza, laddove l’Ente locale sia transitato, medio tempore, in altra classe demografica, l’indennità “dovrà essere determinata in conformità atteso che la quantificazione dell’indennità degli amministratori si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite” (Autonomie n. 24/2014).

Quanto alla perduranza della riduzione del 30% effettuata dal precedente Sindaco sulla propria indennità, i magistrati contabili hanno osservato che, trattandosi di una riduzione facoltativa, non imposta normativamente (come quella del 10%), la stessa non possa essere ricompresa nel summenzionato “effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza” e che, per la medesima ragione, non costituisca un parametro al quale rapportare la rideterminazione degli oneri finanziari collegati allo status degli amministratori al fine di assicurare “invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente”, di cui al comma 136, dell’articolo 1 della Legge finanziaria per il 2015.

 


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