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Piemonte, deliberazione n. 55 – Disciplina eccezionale per edilizia scolastica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare esente dal patto di stabilità interno il conferimento di capitale effettuato a favore dell’Unione cui l’Ente partecipa, al fine di consentire interventi di edilizia scolastica gestiti da quest’ultima in via esclusiva.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 55/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ribadito che in materia di esclusioni dal patto di stabilità interno vige il principio di tassatività.

Relativamente all’edilizia scolastica, come ricordato dai magistrati contabili, il legislatore ha previsto previsioni specifiche.

In particolare, l’articolo 31, comma 14 ter della legge 183/2011, ha stabilito che “per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L’esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014”.

La previsione di una disciplina eccezionale per gli interventi in materia, da applicarsi nel rispetto di una precipua procedura ed all’interno di limiti finanziari determinati, conferma l’inderogabilità delle previsioni generali.

 

 


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