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Lombardia, deliberazione n. 123 – Erogazione borse lavoro


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare dei contributi all’istituzione di borse lavoro da assegnare a persone disoccupate o che hanno perso il lavoro a causa della crisi.

In particolare l’ente ha chiesto se:

• l’importo destinato alle borse lavoro costituisca spesa del personale;

• l’attività lavorativa degli assegnatari delle borse lavoro debba essere svolta esclusivamente a favore del comune o possa essere svolta anche a favore di aziende/ditte private.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 123/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno che evidenziato che il comune è un ente territoriale dotato di capacità giuridica generale tesa al perseguimenti di fini pubblici consistenti nell’erogazione di servizi alla cittadinanza.

In linea generale ed astratta, pertanto, rientra nelle funzioni istituzionali del comune l’istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a favore di categoria socialmente svantaggiate o in temporanea difficoltà finanziaria.

A tal fine è opportuno che l’ente locale si doti di un proprio regolamento da approvarsi in sede di consiglio comunale per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del contributo.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tuttavia, laddove sia richiesto al beneficiario della provvidenza pubblica di prestare attività occasionale in favore del comune, la medesima dovrà tradursi in una prestazione sociale senza nesso di corrispettività e senza oneri riflessi per il comune, al fine di scongiurare la creazione di forme di lavoro temporaneo e occasionale alle dipendenze dell’ente locale non disciplinate dalla legge.

 


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