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Lombardia, deliberazione n. 120 – Assunzione programmata nel 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere nel 2015 ad una assunzione a tempo indeterminato utilizzando la percentuale assunzionale determinata da cessazioni intervenute nel 2013.

L’ente ha chiesto inoltre se utilizzando il budget relativo all’anno 2014, trovino applicazione le limitazioni previste dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 in relazione alla ricollocazione del personale delle provincie e delle città metropolitane.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 120/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ribadito che il meccanismo dei “resti” sulle intervenute cessazioni non può estendersi oltre all’anno precedente in cui si procede alla nuova assunzione, ma “dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio” (Autonomie, del. n. 27/2014).

Ne consegue che il risparmio di spesa derivante dalla cessazione di personale nell’anno 2013 diventa budget assunzionale nell’anno 2014.

Detto budget può essere utilizzato nel successivo esercizio 2015 solo nel caso in cui l’ente, nel 2014, abbia programmato, nelle forme previste dalla legge, una nuova assunzione per il triennio successivo.

Secondo i magistrati contabili anche l’assunzione programmata dall’ente per l’anno 2015 (anche se fatta valere sul budget dell’anno precedente) dovrebbe soggiacere comunque ai vincoli fissati dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, ovvero immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie e ricollocazione del personale soprannumerario della Provincia.

La questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie.

 


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