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Gare: la mancata registrazione al sistema Avcpass legittima l’esclusione


Il mancato perfezionamento della procedura di registrazione al servizio AVCPASS entro il termine di scadenza delle offerte comporta l’esclusione dalla gara.

Tale inadempimento non può essere colmato mediante soccorso istruttorio, pur ampliato nella sua latitudine applicativa dal comma 2-bis dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, non trattandosi di “dichiarazioni” da integrare o regolarizzare quanto piuttosto di mancato perfezionamento della procedura di registrazione al sistema di controllo per il possesso di requisiti in capo agli iscritti a gare d’appalto introdotto dall’articolo 6 bis del d.lgs. 163/2006 e divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2014.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Salerno, sez. II, con la sentenza n. 663 del 23 febbraio 2015.

Si evidenzia, tuttavia il contrapposto orientamento dell’Avcp secondo cui sia la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché la carenza in sede di documentazione amministrativa del PassOE, non comportano automaticamente l’esclusione dal procedimento di gara.

Come previsto nella relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012 “Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la Stazione Appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. È appena il caso di rilevare che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la Stazione Appaltante pertanto non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate”.

A parere di chi scrive, pertanto, l’esclusione dalla gara dovrebbe essere disposta solo nel caso di mancata regolarizzazione, nel caso in cui il concorrente dovesse essere sorteggiato ex art, 48, comma 1, d.lgs. 163/2006, stante l’impossibilità di verificare la sussistenza di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, entro i termini previsti nel Codice degli Appalti, ovvero in caso di mancata registrazione qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario.

 

 


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