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Sardegna, deliberazione n. 29 – Condono tributario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 13 della legge 289/2002  che ha introdotto per gli enti locali la possibilità di disciplinare la definizione agevolata di alcune categorie di controversie tributarie.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 29/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno ricordato che la norma  prevede che “con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la  riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.

Tale disposizione ha introdotto, con riferimento ai tributi di specifica competenza degli enti locali, la possibilità di prevedere e disciplinare una specifica forma di condono tributario, anche per l’ipotesi di vertenze tributarie già in atto.

Secondo la costante interpretazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre, Sez. Campania n.10/2013; Sez. Riunite Sicilia n.47/2012) e l’univoca interpretazione della Corte di Cassazione (per tutte, sentenza n. 12679/2012), la definizione agevolata può aver luogo esclusivamente con riferimento ai periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002).

Tale interpretazione deriva sia dal tenore testuale della disposizione, che effettua riferimento agli “obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte inadempiuti” (con ciò riferendosi alla data di entrata in vigore della disposizione stessa), sia dalla stessa natura del c.d. condono tributario, non potendosi prevedere un’ipotesi di sanatoria per un arco temporale indefinito.


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