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Appalto di lavori: l’anticipazione del prezzo si applica anche se non prevista dalla lex specialis


L’art. 26-ter del d.l. 69/2013, recante l’obbligo per la stazioni appaltanti di corrispondere, negli appalti di lavori, l’anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10% dell’importo contrattuale, è norma imperativa che, in forza del principio dell’eterointegrazione, trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.).

Questo quanto chiarito dall’Anac, nel parere sulla normativa del 18 febbraio 2015, rif. AG 18/2015/AP, con il quale ha risposto ad un quesito formulato da un operatore economico, aggiudicatario di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento di lavori di ristrutturazione di un plesso scolastico.

L’obbligatorietà dell’anticipazione del prezzo, cui corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo da parte dell’appaltatore, rappresenta un deroga temporanea al divieto generalizzato di anticipazioni.

Stante il mutato contesto economico caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale aggravata dalla stretta creditizia, il legislatore ha preventivamente valutato come prevalente, rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica, l’interesse delle imprese ad ottenere le somme necessarie per avviare i cantieri, imponendo alle stazioni appaltanti di concedere le anticipazioni sul prezzo dell’appalto.

Tale obbligo si applica esclusivamente agli appalti di lavori affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013) e fino al 31 dicembre 2016 (termine da ultimo prorogato dal d.l. 192/2014, cd. milleproroghe 2015).

Si ricorda inoltre che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati dal 1° marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la predetta anticipazione è stata elevata al 20% dell’importo contrattuale (articolo 8, comma 3-bis, del d.l. 192/2014).

 

 


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