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Appalti esclusi: necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione


L’obbligo di predeterminazione nella lex specialis di tutti i criteri e sub-parametri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, imposto dall’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, essendo stretta espressione dei generali principi di imparzialità e par condicio, trova applicazione anche ai contratti esclusi di cui all’allegato II B del d.lgs. 163/2006, sottratti dall’applicazione delle norme di dettaglio dello stesso Codice.

Questo il principio espresso dal Tar Umbria, sez. I, con la sentenza n. 114 del 14 marzo 2015.

Requisito fondamentale per garantire la parità dei concorrenti è la chiarezza delle disposizioni della lex specialis tra cui, in primo luogo, quelle inerenti i criteri di scelta del contraente e gli elementi che fondano il confronto concorrenziale tra i competitori.

Tutti gli elementi presi in considerazione dalla commissione di gara per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro relativa importanza devono essere adeguatamente pubblicizzati e, dunque, essere resi noti ai potenziali offerenti al momento della presentazione delle loro offerte.

Come noto, sia la giurisprudenza che il diritto comunitario escludono la facoltà, da parte della commissione di gara, di stabilire elementi di specificazione dei criteri generali previsti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative.

Alla Commissione di gara, conclusivamente, può essere pertanto devoluta solo un’attività meramente interpretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis.

La violazione di tale regola determina l’invalidità del bando, della fase di valutazione delle offerte tecniche e dell’intero procedimento di gara, ivi naturalmente compresa l’aggiudicazione definitiva.

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