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Marche, deliberazione n. 98 – Consorzi industriali: non si applica la disciplina della mobilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina recata dall’articolo 1, commi 563 e ss, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) in tema di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile ricomprendere nell’ambito di applicabilità della predetta normativa, stricto iure riferita agli organismi partecipati di natura societaria, anche agli enti pubblici economici.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 98/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 marzo, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 9/2015, secondo cui le disposizioni sulla mobilità del personale delle società/aziende speciali da dismettere o da alienare, in quanto avente natura eccezionale, necessita di una stretta interpretazione

Pertanto, non è possibile un’interpretazione estensiva, o analogica, di tale disciplina ai dipendenti dei consorzi, in particolare di quelli di sviluppo industriale.

 


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