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Emilia, deliberazione n. 35 – Maggiorazione indennità e gettoni amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla maggiorazione, nella misura del 3%, dell’importo delle indennità e dei gettoni di presenza in favore degli amministratori comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.m. 119/2000.

Ciò, in considerazione della circostanza che sussiste il presupposto per deliberare tale maggiorazione, in quanto la percentuale delle entrate proprie del Comune, rispetto al totale, è superiore alla media regionale per fascia demografica di appartenenza.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 35/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 marzo, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 3/2015, secondo cui gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2, lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000.

In altre parole, il principio per cui la sterilizzazione del sistema di determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti in favore degli amministratori non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni, si applica anche alla situazione nella quale si trovano i comuni la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Tuttavia, trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell’ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge.

In occasione di tale verifica gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un ben più pregnante e rigoroso accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio.

 


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