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Emilia, deliberazione n. 34 – Riflessi spesa personale ASP sul bilancio dell’ente socio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di spesa di personale delle aziende pubbliche dei servizi alla persona (ASP).

In particolare l’ente ha chiesto per quale tipologia di personale (trasferito, dell’azienda, entrambi), per quali servizi e con quale metodologia di calcolo, i Comuni soci dell’ASP siano tenuti a “consolidare” pro-quota (secondo gli accordi convenzionali in essere), la spesa di personale dell’azienda con quella dell’ente.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 34/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 marzo, hanno evidenziato che le questioni relative alla spesa di personale di aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi in settori cd. sensibili – servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e farmacie – è contenuta nell’articolo 18, comma 2-bis, d.l. 112/2008.

Nell’attuale formulazione della norma, al quarto periodo, si prevede che “le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo (i.e. principio di riduzione dei costi del personale), fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati”.

Il legislatore, con la modifica introdotta dall’articolo 4, comma 12, bis, del d.l. 66/2014 ha voluto prevedere per gli organismi che operano in settori cd. sensibili, nei quali il contingente di personale occupato può incidere sull’erogazione di prestazioni volte alla cura di interessi costituzionalmente protetti (art. 32 Cost. diritto alla salute), un vincolo alla spesa di personale diverso da quelli previsti per gli enti locali soci tenuti a rispettare, se assoggettati alla disciplina del patto di stabilità, vincoli assunzionali (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014) e di riduzione della spesa storica di personale (art. 1, comma 557, legge 296/2006).

Per la spesa di personale degli organismi operanti in settori sensibili è stato introdotto un principio di matrice prettamente “aziendalistica”, che non si basa su tetti di spesa, ma che impone ai predetti organismi, tra i quali rientrano anche le ASP, di parametrare il livello dei costi del personale alla quantità dei servizi erogati.

Secondo i magistrati contabili tale principio deve essere applicato anche per il personale trasferito dall’ex IPAB all’ASP e per il personale direttamente assunto dall’ASP, in quanto si tratta di personale “proprio”.

Discorso diverso per il personale trasferito dai comuni soci presso l’ASP per l’erogazione di servizi socio-assistenziali che, sulla base di contratti di servizio, sono stati affidati al predetto ente.

In tal caso, intercorrendo il rapporto di impiego con il comune stesso, tale personale, sebbene occupato presso l’ASP, dovrà essere computato nella spesa di personale dell’ente socio.

La disposizione normativa cui fare riferimento è quella contenuta nell’articolo 1, commi 557-bis , l.n. 296/2006, ai sensi della quale costituiscono spese di personale anche quelle sostenute “…..(omissis) per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti”.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 prevede un coordinamento delle politiche assunzionali da parte degli enti partecipanti.

Si stabilisce, infatti, che “le amministrazioni di cui al presente comma (i.e. regioni ed enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno) coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112/2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.

Tale disposizione normativa, in quanto espressamente applicabile a tutti i soggetti giuridici indicati nell’articolo 18, comma 2 bis, del d.l. 112/2008, tra i quali rientrano anche le ASP, comporta per l’ente socio l’obbligo di coordinare le politiche assunzionali dei predetti organismi al fine di ottenere una graduale riduzione dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015″ in programma a Firenze l’8 maggio 2015.

 


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