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Concorsi pubblici: l’impugnazione delle clausole lesive deve essere immediata


In materia di pubblici concorsi è principio di diritto consolidato quello secondo cui le clausole immediatamente lesive dell’interesse dei candidati, che implicano cioè un diretto effetto preclusivo alla partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile l’impugnazione rivolta contro il solo provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, così come l’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, nel caso in cui siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro il bando medesimo

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 946 del 25 febbraio 2015.

Nel caso di specie la lex specialis del concorso prescriveva espressamente e in maniera univoca, quale requisito di ammissione, il possesso della laurea in ingegneria gestionale o in economia e commercio, senza prevedere alcuna forma di equipollenza.

Il candidato escluso, diversamente, aveva conseguito la diversa laurea in ingegneria elettronica.

Come ribadito dai giudici amministrativi, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui qualora il bando di concorso imponga determinati requisiti di partecipazione che precludono in modo certo la partecipazione alla procedura selettiva, è nei loro confronti che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità (tra le tante C.d.S., IV, 27 giugno 2014, n. 3241; 22 maggio 2014, n. 2641; V, 25 giugno 2014, n. 3203; 21 novembre 2011, n. 6135).

 


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