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Puglia, deliberazione n. 65 – Riduzione lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 65/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno confermato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 2/2015 secondo cui, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 90/2014, il limite per il lavoro flessibile costituito dalla spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 è tutt’ora vigente.

La riduzione del 50% imposta agli enti locali (ora 100% secondo l’interpretazione sopra indicata) opera con riferimento a ciascun aggregato di spesa e non a ciascuna, singola, voce.

L’articolo 9, comma 28, infatti, modula distintamente il limite di spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da un lato, e per il personale relativo a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, dall’altro lato.

Nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto tali tipologie di spesa nell’arco del triennio 2007/2009, dovrà adoperarsi per azzerare la spesa relativa alla tipologia di contratti contemplati dalla norma.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015″ in programma a Firenze l’8 maggio 2015.

 


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