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Puglia, deliberazione n. 64 – Quantificazione fondo 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, con particolare riferimento alla riduzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale in presenza di riduzione del personale in servizio.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia legittimo ricalcolare la riduzione del fondo 2014, da consolidare nel fondo 2015 e successivi, secondo il metodo dell’effettiva permanenza in servizio, contrariamente a quanto fatto negli anni 2011/2014.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 64/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno evidenziato che sulle modalità di quantificazione, per il periodo 2011-2014, esistono due diverse interpretazioni che, nella loro pratica applicazione, possono condurre a risultati abbastanza diversi.

Secondo un primo orientamento, seguito dalla Ragioneria generale dello Stato nelle circolari 12/2011 e 16/2012, nonché dalla Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, del. 84/2013, la riduzione deve essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio dell’anno 2010 (in tal caso il valore medio è rappresentato dalla media aritmetica dei presenti al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, la variazione percentuale tra le due medie rappresenta la misura della riduzione da operare sul fondo).

A tale interpretazione, si contrappone quanto espresso prevalentemente, in funzione consultiva, dalla Corte dei conti, secondo cui la decurtazione deve essere effettuata considerando il periodo di effettiva presenza in organico del personale (corte dei conti, sez. contr. Puglia, del. 87/2014).

Pertanto, i magistrati contabili hanno ribadito che è legittimo procedere a ricalcolare la riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, considerando non il valore medio dei presenti ma il periodo di effettiva presenza in organico del personale interessato.

Gli importi da decurtare per il periodo 2011-2014, ivi compresa la decurtazione per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio calcolata secondo il metodo della effettiva permanenza in servizio, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

Tali decurtazioni diventano permanenti e non possono essere più recuperate (sez. controllo Puglia, del. n. 53/2015).

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015″ in programma a Firenze l’8 maggio 2015.

 


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