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Lombardia, deliberazione n. 86 – Personale farmacie comunali gestite in economia


Un sindaco ha chiesto se la deroga ai limiti alle assunzioni ed alla spesa complessiva per il personale del servizio farmaceutico gestito mediante società partecipate ed aziende speciali sia applicabile anche alle farmacie comunali gestite in economia.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 86/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno ricordato che il quadro normativo ha subito un’evoluzione fra la fine del 2013 ed i primi mesi del 2014.

L’articolo 114, comma 5-bis, del d.lgs. 267/2000, infatti, nella formulazione vigente fino al 31/12/2013, prevedeva, tra l’altro, che alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestivano servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie non si applicassero le disposizioni di divieto o limitazione alle assunzioni di personale poste in capo al comune, nonché quelle in tema di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.

La norma è stata radicalmente riformulata dall’art. 1, comma 560, della legge 147/2013.

Il comma 5 bis dell’art. 114, del Tuel, nell’attuale versione, stabilisce soltanto che “le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”.

La regolazione dei limiti alle assunzioni ed alle spese di personale di aziende speciali ed istituzioni trova spazio nel nuovo testo dell’articolo 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008 (nonostante l’intitolazione, rimasta ferma, di “Reclutamento del personale delle società pubbliche”).

Secondo i magistrati contabili, la disposizione derogatoria a favore de “le farmacie” non può essere estesa alle farmacie gestite in economia (quindi, a mezzo di uffici e personale proprio dell’ente).

Tuttavia, tenuto conto della diversa interpretazione fornita dalla sezione Lazio con la deliberazione n. 226/2014, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie.

 


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