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Lombardia, deliberazione n. 84 – Incarico di natura dirigenziale o di alta specializzazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire un incarico a termine di responsabile dell’ufficio tecnico, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, ad un dipendente di categoria C, che, durante la sua esperienza lavorativa, ha conseguito la laurea in architettura e ha concretamente gestito attività e mansioni che lo hanno reso professionalmente idoneo a rivestire tale incarico.

L’ente ha premesso che parametrando al 2009 soltanto la maggiore spesa sostenuta (cioè la differenza tra lo stipendio già percepito dal dipendente e quanto prenderebbe in più in virtù del nuovo inquadramento), rispetterebbe il limite normativo previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Se tale tetto, invece, dovesse essere verificato in relazione all’intera spesa da impegnare per l’incarico conferito ai sensi dell’articolo 110 del Tule (senza cioè considerare il risparmio derivante dalla concessione dell’aspettativa senza assegni al medesimo dipendente), l’obbligo di legge non sarebbe rispettato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 83/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno evidenziato che l’articolo 11, comma 1, del d.l. 90/2014 subordina il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a tempo determinato non solo alla previsione statutaria ed alla carenza in organico, ma anche all’espletamento di apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità.

Per gli incarichi di natura dirigenziale, inoltre, la norma richiede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisca la quota attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

Tale percentuale assunzionale riguarda, in base al dato testuale, i soli dirigenti.

Ne consegue che un incarico dirigenziale, conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, deve rispettare il contingente percentuale massimo previsto dalla legge (“30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica”), mentre non operano i limiti di carattere finanziario posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (in conformità all’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 12/2012).

Nel caso in cui l’incarico che l’ente intende conferire, in virtù del richiamato art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, sia, invece, di alta specializzazione, deve essere osservato il limite finanziario posto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 considerando, in aderenza al contratto stipulato (a tempo determinato), tutta la spesa impegnata annualmente a tal fine.

 


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