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Lombardia, deliberazione n. 79 – Contributi ad una scuola paritaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per gli enti locali, di procedere all’erogazione di contributi in favore di fondazioni scuole dell’infanzia paritarie, finalizzati a fornire assistenza ai bambini portatori di handicap.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 79/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno confermato il consolidato orientamento magistrale secondo cui in assenza di una legge che disponga espressamente in tal senso, non è configurabile alcuno specifico obbligo di contribuzione a carico dello Stato e degli enti territoriali a favore di scuole istituite da privati anche quando abbiano ottenuto il riconoscimento della parità.

Il predetto riconoscimento, infatti, rimane subordinato all’impegno della scuola privata a garantire tutte le prestazioni del servizio educativo ivi comprese quelle a favore dei soggetti disabili, in ordine alle quali non può pertanto essere vantata alcuna pretesa alla contribuzione o al rimborso nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici (Cass., sez. un., 16 maggio 2014, n. 10821).

Ciò non toglie, tuttavia, che l’ente, nell’esercizio della propria discrezionalità, possa decidere di corrispondere finanziamenti a scuole dell’infanzia istituite da privati, anche per la specifica finalità di fornire sostegno ai bambini diversamente abili, ove ciò, sulla base di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, costituisca il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali.

In tal caso spetterà all’amministrazione evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.

In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.

 


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