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Toscana, deliberazione n. 11 – Staff: personale non laureato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 90, comma 3-bis, del Tuel, in particolare sulla possibilità di corrispondere al personale non laureato la retribuzione corrispondente alla cat. D del CCNL del comparto regioni ed enti locali, per il cui accesso dall’esterno e richiesta la laurea.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 11/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno evidenziato che la nuova formulazione dell’articolo 90, comma 3-bis, del Tuel, introdotta dal d.l. 90/2014, si limita a specificare che, per il personale assunto negli uffici di staff, il trattamento economico puo’ essere parametrato a quello dirigenziale anche in deroga al possesso del titolo di studio (laurea). Inoltre, gli assunti ex art. 90 Tuel non possono svolgere funzioni gestionali.

Con riguardo agli uffici di supporto alla direzione politica, è il regolamento comunale la fonte normativa di regolamentazione.

E’ nel Regolamento che devono essere esplicitate le condizioni che legittimano l’eventuale impiego nelle posizioni di maggiore responsabilità all’interno degli uffici di supporto, di personale privo di laurea.

Nell’atto di incarico devono essere esplicitate analiticamente le motivazioni per l’affidamento, la congruenza tra la qualificazione professionale posseduta dal soggetto prescelto e la posizione funzionale attribuita, con il correlato trattamento retributivo.

Sull’argomento, si veda anche quanto chiarito dalla  Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, sentenza n. 155/2014.

 

 


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