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Lombardia, deliberazione n. 74 – Mobilità volontaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’istituto della mobilità volontaria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 74/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno chiarito che:

– in caso di enti entrambi sottoposti a limiti alla facoltà di procedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità, per l’ente di origine, non costituisce “cessazione” e, correlativamente non costituisce “assunzione”, per l’ente destinatario; il comune cedente, pertanto, non può far affidamento sulla relativa minore spesa nell’anno successivo ai fini del turn-over;

– a fronte di una mobilità in uscita verso un comune sottoposto a patto di stabilità interno, il comune cedente, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa, può procedere ad assunzione di un’unità di personale, sulla base di un risparmio ottenuto da una mobilità in uscita avvenuta nel 2010, soltanto nel caso in cui l’ente ricevente non sia soggetto a vincoli assunzionali, in base al principio della neutralità finanziaria, in base al quale l’ente può procedere al solo reclutamento di personale da altri enti, tramite la procedura di mobilità volontaria, senza ricadere nei limiti della disciplina del turn-over;

Infine i magistrati contabili, in aderenza alla pronuncia di orientamento generale adottata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 2/2015, hanno ribadito che l’ente può effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, o con gli altri contratti c.d. flessibili elencati nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nei limiti della spesa impegnata per le medesime finalità nell’anno 2009.

 


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