Un assessore ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare quota-parte dei trasferimenti previsti dalla legge regionale 5/2014, destinati a far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell’EAS (Ente acquedotti siciliani), per corrispondere ai dipendenti in quiescenza del medesimo ente “trattamenti pensionistici integrativi e sostitutivi”.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 123/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno chiarito che l’attività liquidatoria coperta da autorizzazione legislativa non può che essere finalizzata alla definizione delle posizioni attive e passive dell’ente, prodromica alla chiusura della gestione ed alla realizzazione di un saldo (positivo o negativo).
Si appalesa antitetico al concetto stesso di “liquidazione” ricondurvi tutte quelle posizioni giuridiche e/o economiche che generano oneri continuativi incompatibili con la cessazione dell’ente.
Infatti, qualunque onere continuativo di natura previdenziale, legato alle aspettative di vita del beneficiario, laddove previsto e disciplinato nell’an, nel quantum e nel quomodo da precise disposizioni di legge, non può che gravare su enti previdenziali o fondi di quiescenza appositamente destinati ad alimentarsi con la gestione del carico contributivo, che assicura la sostenibilità finanziaria per l’erogazione delle provvidenze economiche in un arco di tempo indeterminato.