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Sicilia, deliberazione n. 122 – Proroga contratto a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di far ricorso alla proroga secondo il regime ordinario ex articolo 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368/2001.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 122/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno ribadito che il d.lgs. 368/2001 non è applicabile sic et simpliciter al pubblico impiego.

L’art. 36 del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, al comma 5 ter, che le disposizioni del d.lgs. 368/2001 si applicano alle p.a., “fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato”.

Gli enti possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili soltanto “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Al contrario, il rinnovo del contratto a tempo determinato prevista dal comma 4 bis dell’art. 5 del d.lgs. 368/2001 trova giustificazione nelle particolari modalità procedurali, tendenzialmente più adatte ai rapporti privatistici e delineate al fine di evitare che il lavoratore già assunto a tempo determinato possa essere pregiudicato da una serie di rinnovi posti in essere sistematicamente in frode alla legge.

Come appare evidente, si tratta di due norme che hanno presupposti, limiti, finalità e modalità del tutto difformi e incompatibili.

 


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