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Sicilia, deliberazione n. 113 – Organo di revisione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità anche in Sicilia delle previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 234 del Tuel (come modificato dall’art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006), che prevede, in sostanza, il revisore monocratico in tutti i comuni con popolazione inferiore a 15.000.

In particolare, l’ente ha chiesto se vi sia prevalenza della legislazione regionale e, quindi, dell’originario testo dell’articolo 57 della legge 142/1990 in quanto recepito materialmente in Sicilia.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 113/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno evidenziato che la materia dell’istituzione del collegio dei revisori è da ricondurre all’ordinamento generale degli enti locali, relativamente alla quale la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 e 3, dello Statuto speciale.

La specifica normativa regionale ha in particolare “cristallizzato” le relative disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori, determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali.

Ne consegue che la modificazione apportata dall’articolo 1, comma 732, della legge 296/2006 non trova applicazione per gli enti locali siciliani, non essendo stata espressamente recepita dall’ordinamento regionale.

 


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