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Concessioni: l’importo a base di gara è determinato dalla totalità dei ricavi


Per il calcolo del valore della concessione la stazione appaltante deve considerare la totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio.

Non è conforme alla normativa di settore la determinazione dell’importo a base di gara che tenga conto unicamente del canone annuale di concessione.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere 96/2014, pubblicato in questi giorni sul sito dell’Autorità.

Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 163/2006 il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori e servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti.

Per le concessioni, nella nozione di importo totale pagabile è da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione.

La corretta individuazione nel bando del “valore della concessione” è di preliminare importanza sia ai fini della ponderazione della congruità dei requisiti speciali di partecipazione sia ai fini della valutazione del livello di pubblicità del bando/avviso di gara.

Allo stesso modo, l’erronea individuazione dell’importo a base di gara può riflettersi sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia, oltre che del contributo all’Autorità.

Senza considerare che laddove l’importo stimato del contratto non sia rappresentativo della piena utilità economica che può derivare all’impresa dalla gestione del servizio, risulta arduo per gli operatori economici apprezzare il carattere remunerativo del servizio sulla base di tale parametro e quindi formulare “un’offerta economica consapevole”.

 


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