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Gare: l’avvalimento deve comportare il trasferimento delle competenze tecniche acquisite


L’avvalimento di un requisito di natura tecnico-organizzativa non può essere generico e, dunque, non può limitarsi ad un richiamo meramente cartaceo o dichiarato allo svolgimento da parte dell’ausiliaria di attività che evidenzino le sue precedenti esperienze.

E’ infatti necessario il trasferimento esclusivo, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015.

Nel caso di specie l’aggiudicataria del servizio integrato per la gestione e la manutenzione quinquennale del patrimonio infrastrutturale stradale dell’ente si era avvalsa del requisito di partecipazione alla gara relativo al “fatturato specifico pregresso per rapporti analoghi”.

La stazione appaltante può legittimamente limitare l’ammissione alla procedura alle imprese che abbiano svolto servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un determinato importo.

Si tratta di una scelta corrispondente a quella del “buon padre di famiglia”, il quale restringe la scelta fra coloro di cui conosce precedenti esperienze positive, escludendo altri, spesso in grado di praticare un prezzo più basso, che non appaiono ugualmente affidabili.

In tal caso la stazione appaltante non richiede un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica, consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentano di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta.

Come ribadito dai giudici amministrativi, il “prestito” del requisito del fatturato specifico ha un significato solo se il relativo contratto prevede i modi – che possono essere diversi, a seconda delle circostanze, dall’affitto d’azienda alla messa a disposizione della dirigenza tecnica, ovvero alla predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento comunque valutabile dalla stazione appaltante – perché l’esperienza dell’impresa ausiliaria si possa considerare effettivamente trasferita all’impresa ausiliata.

In caso contrario il contratto deve considerarsi indeterminato e, quindi, invalido.

 


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