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Autonomie, deliberazione n. 3 – Indennità e gettoni presenza amministratori


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 3/2015, pubblicata sul sito il 3 marzo, hanno chiarito che gli enti locali, ricorrendone i presupposti, possono procedere alla maggiorazione dell’importo delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, previste dall’articolo 2, lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000.

La corte è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 214/2014.

I magistrati contabili hanno chiarito che la verifica della sussistenza delle condizioni per disporre la maggiorazione delle indennità deve essere effettuata ogni anno e certificata in una delibera ad hoc, trattandosi di parametri non rigidamente determinati, bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento alle entrate proprie (lett. b) e alla spesa corrente pro capite (lett. c).

In occasione di tale verifica, gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile, ma sono chiamati ad operare un ben più pregnante e rigoroso accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza di tali parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria e delle risultanze di bilancio.

 


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