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Abruzzo, deliberazione n. 22 – Trasporto scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere a carico del bilancio comunale le spese per l’istituzione ex novo del servizio di trasporto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 22/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno evidenziato che il servizio di trasporto alunni rientra nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni ex articolo 45 d.p.r. 616/1977 e le modalità di svolgimento sono demandate alla competenza legislativa regionale.

La Regione Abruzzo, con la legge 478/1978, ha assegnato ai Comuni le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, e, tra queste, il servizio di trasporto alunni.

Come evidenziato dai magistrati contabili la competenza comunale riferita agli interventi di trasporto è stata delineata dalla legge regionale non come obbligo di attivare il servizio comunque ed a qualunque condizione, bensì come obbligo di assicurare il trasporto “speciale” di quegli alunni che si trovino in “disagiate condizioni economiche” e con riferimento anche alla loro “capacità e meriti scolastici”.

 


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