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Abruzzo, deliberazione n. 21 – Lavoro flessibile enti virtuosi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina introdotta dall’articolo 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014.In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile ricorrere a forme di lavoro flessibile senza alcun limite di spesa rispetto a quella sostenuta nel 2009.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 21/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 2/2015, secondo cui gli enti c.d. “virtuosi”, in quanto in regola con gli obblighi di riduzione del personale, beneficiano della possibilità di superare il limite del 50% della spesa 2009 previsto dal primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 per l’utilizzo di forme di lavoro flessibile, mentre restano assoggettati al tetto massimo del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Si segnala il seminario in materia di personale “Le novità della legge di stabilità 2015” in programma a Firenze il 19 marzo p.v.


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