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Lombardia, deliberazione n. 38 – Incarico di natura elettiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di corrispondere il compenso professionale al revisore titolare di cariche elettive in altri comuni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 38/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ribadito che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010.

Secondo tale disposizione, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché “eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

 


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