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Lombardia, deliberazione n. 34 – Diritti di rogito segretari comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti di segreteria da corrispondere al segretario comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 34/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ricordato che il d.l. 90/2014 prevede che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.

L’espressione adottata dal legislatore, riferita al “provento annuale”, induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante.

L’espressione adottata dal legislatore, riferita al “provento annuale”, induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante (in tal senso sezione Sicilia, del. 194/2014).

Pertanto, il singolo ente locale non può autonomamente determinare il compenso.

Potere che sarebbe invece esercitabile in sede di contrattazione collettiva di categoria.

In assenza di contrattazione collettiva in materia, l’ente locale dovrebbe corrispondere al segretario comunale (laddove rimanesse sotto il tetto del quinto) i proventi materialmente riscossi, ma accollandosi a norma di legge i correlativo oneri riflessi.

 


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