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Assunzioni 2015: possibile la mobilità volontaria


La Corte dei conti sez. controllo della Lombardia (del. 85/2015) e della Sicilia (del. 119/2015) hanno precisato che gli enti locali nel 2015 e 2016 possono assumere tramite mobilità, interpretando (correttamente) l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, che vincola l’utilizzo delle quote del turn al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali.

Al contrario, la Funzione pubblica nella circolare 1/2015 ha sostenuto l’impossibilità per gli enti locali di poter assumere tramite mobilità volontaria, fornendo una lettura eccessivamente restrittiva della norma, non conforme al dato testuale.

Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti hanno chiarito che gli enti locali debbano destinare le risorse assunzionali, per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate all’entrata in vigore della legge 190/2014.

Con riguardo specifico al comma 424 per le assunzioni del personale, ovvero la ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, è da ritenere che la determinazione delle unità in soprannumero potrà avvenire solo a seguito della definizione del processo di riorganizzazione degli enti da parte del legislatore.

Ciò nondimeno è comunque da ritenere, anche per gli enti locali siciliani, che, in attesa della definizione del predetto processo di riorganizzazione, sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Il comma 424 fissa, per le regioni e per gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, il vincolo della destinazione delle risorse assunzionali per le finalità precedentemente ricordate.

Le assunzioni tramite mobilità volontaria, però, come hanno ricordato i magistrati contabili, non incidono sulle quote assunzionali, “per cui è da ritenere che la limitazione prevista dal comma 424 della legge 190/2014, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, possa non considerarsi ostativa ad eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli”.

Tale soluzione ermeneutica, tra l’altro, era stata sostenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare 4/2008 e dalle stesse Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 59/CONTR/10.

 


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