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Piemonte, deliberazione n. 20 – Debiti fuori bilancio derivanti da lavori pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici commissionati da Amministratori o dipendenti dell’Ente senza previo incarico e impegno di spesa.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 20/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 194, comma 1, lett. e) del Tuel consente la riconoscibilità della legittimità di un debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall’acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere, quindi, possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma.

L’accertamento della sussistenza dei predetti elementi è demandata al Consiglio dell’ente.

Al contrario, non è possibile ricondurre alla nozione di debito fuori bilancio l’accordo transattivo.

L’articolo 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, individuando le tipologie per le quali è resa possibile l’imputazione dell’insorto obbligo in capo all’ente: l’elencazione contenuta nella predetta norma ha carattere tassativo.

L’accordo transattivo, presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva.

Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi.

 


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