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Gare: la corretta sequenza procedimentale nell’offerta più vantaggiosa


In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara, ex articolo 283, comma 3, del d.p.r. 207/2010, è tenuta a leggere in seduta pubblica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La rilevata difformità rispetto alla previsione normativa, nella parte in cui scandisce i fondamentali passaggi che conducono alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, comporta l’annullamento dell’intera procedura.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 248 del 12 febbraio 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’illegittimità del comportamento tenuto dalla commissione di gara che aveva proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, senza avere preventivamente dato lettura e comunicato ai partecipanti i punteggi relativi alla valutazione dell’offerta tecnica.

Nel caso di specie, infatti, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche erano sono stati comunicati ai partecipanti soltanto dopo la chiusura della seduta pubblica mediante posta elettronica certificata, quando ormai erano noti i valori economici.

La cd. segretezza dell’offerta economica è una regola fissata dal d.p.r. 207/2010 a tutela dei fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dell’azione amministrativa, tesa a garantire che i punteggi tecnici siano assegnati prima di conoscere i prezzi offerti dai concorrenti in modo tale che la commissione di gara non ne sia in alcun modo condizionata.

Tale scopo è soddisfatto dalla lettura pubblica del punteggio totale di merito, che lo rende conoscibile ai partecipanti e non più modificabile.

La violazione del principio di segretezza delle offerte di cui è espressione la regola secondo la quale la commissione di gara, nel momento in cui attribuisce i punteggi alla qualità tecnica delle offerte, non deve conoscere il loro valore economico, comporta la caducazione dell’intera procedura.

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