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Abruzzo, deliberazione n. 19 – Contabilizzazione contratto di somministrazione di lavoro


Un presidente ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti dai Gruppi consiliari in forza dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con agenzie interinali.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile suddividere il corrispettivo dovuto all’agenzia interinale in due componenti: la prima, relativa agli oneri retributivi e previdenziali della forza lavoro impiegata, da registrare tra le spese per il personale; la seconda, corrispondente all’”aggio” dell’agenzia interinale, da iscrivere invece tra le spese di funzionamento.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 19/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno ricordato che il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal d.lgs. 276/2003, si configura come il negozio tra due soggetti (definiti rispettivamente somministratore e utilizzatore) avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine.

Il contratto di somministrazione realizza quindi un’operazione economica fondata su tre rapporti giuridici: il primo, avente natura di contratto di lavoro, lega l’agenzia di somministrazione ai lavoratori; il secondo, consistente nel contratto di prestazione del servizio di somministrazione di lavoro, intercorrente tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia; il terzo, che ha natura fattuale e costituisce l’esecuzione delle prestazioni dedotte negli altri due rapporti contrattuali, consiste nello svolgimento, da parte dei lavoratori, della propria attività nell’interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

L’analisi dello schema contrattuale, quindi, evidenzia come nessun rapporto formale di lavoro si instauri tra il soggetto utilizzatore e i lavoratori.

Il soggetto utilizzatore, infatti, risulta contrattualmente legato all’agenzia di somministrazione dalla quale riceve la fornitura della manodopera, a fronte del pagamento di un corrispettivo comprensivo del rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dei lavoratori e della remunerazione del servizio reso dall’agenzia di somministrazione.

Tale corrispettivo, sul piano formale, rappresenta quindi la remunerazione di una prestazione di servizi e non di lavoro, indipendentemente dalla natura delle singole componenti che ne determinano l’ammontare complessivo.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, il principio contabile n. 12 (Documento OIC n. 12 in vigore dall’agosto 2014) – dispone che nella voce B.9 del conto economico “costi per il personale” vadano iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il lavoro interinale.

Pertanto, in coerenza con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo i magistrati contabili è corretto che i Gruppi consiliari, nella redazione dei rendiconti, contabilizzino i corrispettivi erogati alle agenzie di somministrazione, mantenendo separate le due componenti, in particolare:

– la quota relativa al rimborso degli oneri retributivi e contributivi dovrà incidere sui fondi trasferiti per spese di personale ed essere contabilizzata, per natura, nelle voci 1 (Spese per il personale sostenute dal gruppo) e 2 (Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale);

– diversamente la quota relativa alla remunerazione della prestazione professionale dell’agenzia di somministrazione costituirà una spesa di funzionamento da registrare, insieme alle altre prestazioni di servizi, nella voce 6 (Spese consulenze, studi e incarichi).

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate, tutti gli oneri sostenuti dagli enti in relazione ai contratti di somministrazione di manodopera devono confluire nell’aggregato “spese di personale” da prendere a riferimento per la verifica del rispetto dei relativi limiti di legge.

 


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