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Lombardia, deliberazione n. 33 – Revoca procedura liquidatoria società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di revocare la fase di liquidazione di una società interamente partecipata dall’ente, alla quale era stata conferita la proprietà di un immobile adibito a palestra, in considerazione del mutato quadro normativo, della scarsa convenienza economica dell’operazione, nonché dell’irrisorietà dei costi della società.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 33/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno ricordato che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha ridimensionato l’obbligo di dismissione delle società pubbliche.

Nello specifico, i commi 550 – 569 prevedono che nel caso in cui vi siano aziende speciali, istituzioni o società partecipate dalle p.a. che presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, dal 2015 gli enti soci devono accantonare in bilancio, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al 25% del risultato negativo (raffrontato con il risultato medio d’esercizio 2011-2013) non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, facendo gravare la perdita sul bilancio dell’ente pubblico socio.

In merito al quesito posto, i magistrati hanno rimesso la decisione al comune, ribadendo che spetterà all’ente dimostrare l’adeguata razionalità economica di tale operazione.

 


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