Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 30 – Reinternalizzazione servizi strumentali e accollo debiti società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta procedura da adottare per la reinternalizzazione di servizi strumentali, precedentemente affidati a una società partecipata.

L’ente ha premesso di aver avviato un processo di riassetto della società, per non incorrere nel divieto di esercitare congiuntamente servizi strumentali e pubblici locali (quali i servizi farmaceutici) di cui all’articolo 13 del d.l. 223/2006.

A tal fine, l’ente ha deliberato la reinternalizzazione della gestione del verde pubblico e della manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, lasciando alla società la gestione delle farmacie e di altri servizi con essa compatibili.

Il comune ha chiesto alla corte dei conti se sia possibile, in concomitanza alla reinternalizzazione delle attività accollarsi il finanziamento contratto dalla società.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 30/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 febbraio, hanno ribadito che spetterà all’ente riscontrare che il negozio da stipulare persegua l’interesse pubblico e non si ponga in contrasto coi limiti posti dalle norme contabili.

In primo luogo, dovrà essere accertato il rispetto dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, in quanto l’accollo deve corrispondere ad uno specifico e concreto interesse pubblico, la cui esistenza deve essere  motivata alla luce degli scopi istituzionali e della necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, soprattutto, in termini di razionalità economica.

Infine, l’accollo di un debito contratto da una società partecipata si qualifica come nuovo indebitamento per l’ente.

Il contratto di accollo consiste, infatti, in un accordo fra terzo (Comune) e debitore finalizzato all’assunzione del debito dell’accollato (art. 1273 cod. civ.).

Anche nel caso di pregressa prestazione di fideiussione da parte del Comune (o di altra garanzia atipica di tipo personale), quest’ultimo, prima obbligato quale mero fideiussore, muta il titolo del rapporto obbligatorio esistente con l’istituto di credito (da garante a debitore principale), nonché il regime delle eccezioni opponibili (cfr. art. 1945 cod. civ. e art. 1273 cod. civ.).

L’istituto del c.d. accollo esterno, in sostanza, implica che l’accollante assuma in toto il debito dell’accollato e che tale impegno divenga irrevocabile in seguito all’adesione del creditore accollatario (cfr. art. 1411 cod. civ.).

Di conseguenza, costituendo per l’ente locale nuovo indebitamento, il contratto di accollo esterno deve rispettare i presupposti e i limiti previsti dagli artt. 202 e ss. del d.lgs. 267/2000.

Inoltre, la stipula di contratti di accollo è subordinata alla verifica di compatibilità anche con la disciplina del patto di stabilità.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto per l’esercizio 2014, infatti, l’articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 prevede, fra l’altro, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza (nel caso di specie, il 2015) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.

Come chiarito dalla Circolare MEF-RGS 6/2014, ai fini dell’applicazione di tale sanzione, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003 (come modificata dal d.lgs. 126/2014), nonché tutte quelle operazioni volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedono il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale (come ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile, per l’ente locale, a indebitamento).

 

 


Richiedi informazioni