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Difettoso funzionamento Avcpass? Motivazione sufficiente al ritiro della gara


Il malfunzionamento dell’Avcpass legittima la p.a. ad annullare la procedura di gara e rinnovarla in tempi rapidi.

Questo il principio espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 62 del 26 gennaio 2015.

Nel caso di specie il bando di gara pubblicato dalla stazione appaltante indicava, tra i documenti da depositare, a pena di esclusione, il c.d. “PASSOE”, ossia il codice “Pass Operatore Economico”, che deve essere rilasciato dal sistema Avpass.

A causa di un anomalo funzionamento del sistema, tuttavia, più di un concorrente aveva lamentato l’impossibilità di ottenere il PASSOE.

L’amministrazione, dopo l’aggiudicazione provvisoria della gara, aveva disposto l’annullamento degli atti della procedura, stabilendo contestualmente la rinnovazione della gara (anche per scongiurare i prevedibili contenziosi e per non rischiare la perdita del finanziamento dell’appalto).

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ritenendo idonee le motivazioni in merito alle criticità di continuare la procedura e alla più corretta opzione di rinnovare la gara.

In tale situazione, infatti, l’interesse pubblico all’annullamento è prevalente rispetto all’interesse del privato all’aggiudicataria provvisoria.

E’ opportuno ricordare che l’Anac nelle FAQ Avcpass ha chiarito che anche se il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema, la mancata inclusione di tale documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non può essere prevista quale causa di esclusione dalla procedura.

 


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