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Sardegna, deliberazione n. 18 – Indennità Segretario dell’Unione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esistenza della figura del Direttore generale nelle Unioni di Comuni della Regione Autonoma della Sardegna, con conferimento delle relative funzioni al Segretario dell’Unione e corresponsione di apposita indennità, alla luce del recente disposto di cui all’articolo 32, comma 5-ter del Tuel.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 18/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 febbraio, hanno ricordato che il comma 5-ter dell’articolo 32 del Tuel, inserito dall’articolo 1, comma 105, della legge 56/2014, prevede che “Il presidente dell’Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Nella Regione Sardegna, tuttavia, tale preclusione era già stata prevista, dal 2011, dalla normativa regionale, che prevede il divieto di nominare un segretario dell’Unione e il conseguente obbligo di avvalersi del segretario di un comune aderente all’Unione.

In particolare, il legislatore regionale ha stabilito espressamente che ”le Unioni di Comuni non costituiscono sedi segretarili” (art. 3, comma 5bis, l.r. 12/2005).

Tale disposizione ha determinato, di fatto, l’impossibilità di nominare un segretario dell’Unione in ragione dell’inesistenza di una sede segretariale da coprire (in tal senso, sez. Sardegna, del 55/2014).

 

 


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