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Puglia, deliberazione n. 53 – Disciplina del fondo dal 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare sul significato da attribuire al periodo aggiunto, nel corpo della disposizione, dall’articolo 1 comma 456 della legge 147/2013, a mente del quale “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 53/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno chiarito che la modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014 ha semplicemente modificato il criterio con cui l’obiettivo deve essere attuato

Ed, infatti, per il periodo 2011-2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio (secondo i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza contabile: Puglia, del. n. 87/ 2014; Lombardia, del. 116/2014).

A partire dal 1° gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”: ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi.

 


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