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Puglia, deliberazione n. 51 – Personale in servizio presso le Province


Un presidente ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni sulle Province previste dalla legge 56/2014 e dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In particolare l’ente ha chiesto se:

– la spesa del personale rimasto in servizio presso le Province, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità previste dalla legge, possa rappresentare, nel bilancio di previsione 2015, una partita di giro, da allocare tra i servizi conto terzi, da porre a carico delle Regioni che non hanno legiferato sul riordino delle funzioni nel termine prescritto dalla legge 56/2014;

– l’avvalimento, previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 190/2014, costituisca una scelta obbligata per l’ente territoriale divenuto titolare delle funzioni (prima provinciali), per effetto del riordino, quando non sia possibile attuare la mobilità per l’osservanza dei vincoli stabiliti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 51/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno chiarito che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità del personale previste dalla legge, in base all’attuale quadro normativo, in assenza di avvalimento, il costo del personale in servizio presso la Provincia rimane a carico della stessa.

Fino alla conclusione delle procedure di mobilità, nessuna spesa relativa al personale provinciale può, quindi, essere addebitata alle Regioni che non hanno legiferato sul riordino delle funzioni svolte dalle Province nei tempi previsti dalla legge.

La spesa riferita al personale provinciale per il quale non si sono concluse le procedure di mobilità previste non può normalmente essere inserita tra i servizi conto terzi.

Ciò appare consentito nella sola ipotesi in cui il personale provinciale non ancora trasferito è concretamente adibito a funzioni già trasferite ad altri enti ed effettivamente avviate da parte dell’ente subentrante.

Possono, infatti, essere inserite tra i servizi conto terzi solo le mere partite di giro, consistenti in somme da pagare e da incassare per la realizzazione di un interesse ascrivibile ad altro soggetto giuridico.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che, sempre in base all’attuale quadro normativo, non sussiste alcun obbligo di avvalersi del personale provinciale, con oneri a carico dell’ente utilizzatore.

Infatti, la legge prevede, testualmente, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, la “possibilità” (non l’obbligo) di avvalimento (articolo 1, comma 427, della legge 190/2014).

 


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