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Piemonte, deliberazione n. 18 – Servizio mensa in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al limite di 7 (sette) euro previsto per il valore “nominale” del buono pasto, in particolare sulla ripartizione del costo del pasto tra dipendente ed Amministrazione prevista dalla CCNL (due terzi a carico dell’Amministrazione ed un terzo a carico del dipendente) nel caso di affidamento del servizio mensa in convenzione.

In particolare l’ente ha chiesto se il limite dei sette euro vada inteso al lordo o al netto dell’onere posto a carico del dipendente.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 18/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 febbraio, hanno ricordato che le modalità alternative con cui gli enti locali possono assicurare la fruizione del pasto ai dipendenti sono due, ovvero:

• attraverso l’istituzione di una mensa di servizio, che a sua volta può essere gestita direttamente dall’Ente o da terzi mediante convenzione (in tal caso il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto fruito, un corrispettivo, in una misura predefinita dal Ccnl, pari ad un terzo).

• attraverso l’attribuzione ai dipendenti di buoni pasto sostitutivi.

Secondo i magistrati contabili il prescritto limite pari a sette euro deve intendersi riferito al costo effettivo sostenuto dall’Ente e dunque al netto della quota (un terzo) che grava sul personale ai sensi dell’art. 45, comma 4, del CCNL.

 


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