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Molise, deliberazione n. 1 – Comodato gratuito ad una ONLUS


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di concedere in comodato d’uso gratuito ad una Cooperativa sociale ONLUS un immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune, al fine di ospitare presso tale immobile una struttura ad alta intensità terapeutico socio-riabilitativa (CRP), gestita dalla medesima cooperativa in regime di accreditamento istituzionale con il servizio sanitario regionale, addossando ad essa tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 1/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno ricordato che, all’interno dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali, non sussiste uno specifico divieto normativo per la concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente locale.

Tuttavia, trattandosi di un’attribuzione di “vantaggio economico” in favore di un soggetto di diritto privato (nonostante sia previsto l’accollo in capo ad esso degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria), trova applicazione la disciplina generale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuta nell’articolo 12 della legge 241/1990, che, sotto la rubrica “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” e che “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Da considerare, inoltre, che la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni.

Le predette finalità di interesse pubblico, unitamente alla compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere, dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione degli atti in concreto adottati.

Inoltre, come evidenziato dalla magistratura contabile, la deroga al principio generale di redditività del bene pubblico può essere giustificata solo nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni.

Come precisato dalla sezione, “la particolare qualità di ente accreditato istituzionale, rivestita dalla cooperativa sociale ONLUS possibile destinataria dell’atto gestionale, deve portare l’ente, ove ricorra al comodato d’uso gratuito, a porre particolare attenzione al fine di evitare l’eventuale concretizzarsi di una indebita duplicazione di vantaggi in favore della beneficiaria stessa”.

Infatti, potrebbe configurarsi una forma di indebito arricchimento in favore della cooperativa se la stessa, in quanto accreditata, ricevesse l’assegnazione di contributi da parte della Regione per l’erogazione del servizio specifico e, al contempo, in virtù del comodato d’uso gratuito, avesse a disposizione l’intero immobile in assenza di proprie controprestazioni onerose (non potendo valere a tal fine l’accollo della manutenzione ordinaria e straordinaria).

 


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