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Toscana, deliberazione n. 8 – Riduzione canone di locazione


Un sindaco ha chiesto se l’obbligo di riduzione del canone di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale debba applicarsi automaticamente o se vi siano margini di discrezionalità in capo all’ente.

L’ente ha premesso di corrispondere ad un privato, per la locazione di un immobile destinato a sede dell’ufficio urbanistica, un canone già inferiore all’importo ritenuto congruo dall’Agenzia del demanio.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 8/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno precisato che la disposizione non ammette deroghe.

I magistrati hanno però chiarito che nel caso di specie, l’applicazione automatica di tale obbligo potrebbe determinare un esito manifestamente incoerente nel caso in cui il canone corrisposto al privato, in base al contratto di locazione in corso, sia già inferiore all’importo ritenuto congruo dall’Agenzia del demanio, ridotto del 15%.

Pertanto, “appare plausibile un’interpretazione integrativa che, anziché applicare il 15% ad un canone di importo già modesto – provocando, in caso di recesso da parte del privato, la successiva stipula di un contratto meno vantaggioso per l’amministrazione – consenta di mantenere in essere il contratto in corso al canone attuale, fino alla naturale scadenza, ed eventualmente anche di procedere al rinnovo alle medesime condizioni”.

Spetterà all’amministrazione valutare complessivamente l’economicità dell’operazione, in coerenza con la disciplina di contenimento della spesa.


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