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Lombardia, deliberazione n. 28 – Enti sotto 1.000 abitanti e gettoni consiglieri


Un sindaco ha chiesto se sia ancora vigente il divieto di percepire i cc.dd. “gettoni di presenza” da parte dei consiglieri comunali nei comuni sotto i 1.000 abitanti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 28/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 febbraio, hanno ricordato che il comma 1 dell’articolo 16, comma 18, del d.l. 138/2011 stabilisce che “decorrere dalla data di cui al comma 9,  ai  consiglieri  dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui  al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Ne consegue che, a “decorrere dalla data di cui al comma 9”, non applicandosi più a detti consiglieri l’articolo 82 del Tuel, ad essi non possono più esser corrisposti, fra l’altro, i gettoni di presenza.

Su tale quadro normativo è successivamente intervenuta la legge 56/2014 che, con il comma 104 dell’articolo 1, ha, fra l’altro, abrogato il predetto comma 9, insieme alla complessiva disciplina introdotta dai commi da 1 a 13 della medesima disposizione, con la conseguenza di lasciare senza immediato referente normativo il termine considerato dal comma 18 del predetto art. 16, che tuttora fissa la decorrenza dell’efficacia della disposizione “dalla data di cui al comma 9”.

Secondo i magistrati contabili, la previsione di cui al comma 18 dell’art. 16, in precedenza riferentesi in primis al momento della costituzione dell’unione di cui ai commi da 1 a 13 dell’art. 16 (norma speciale per i comuni fino a mille abitanti), continua ad avere vigenza con riferimento, ora, al momento dell’eventuale costituzione dell’unione di comuni di cui ai commi 25 ss. dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, disposizione questa a cui anche i comuni aventi popolazione fino ai mille abitanti sono assoggettati in conseguenza della predetta abrogazione della disciplina speciale ad opera della legge n. 56 del 2014.

Ciò anche in considerazione della pregnanza, per l’ente locale, dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni di cui al comma 27 della medesima disposizione, come modificato dall’articolo 1, comma 530, della legge 147/2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 14 del d.l. 78/2010 ammette, in espressa alternativa all’ordinario modulo d’intervento dell’unione, il modello convenzionale.

Ne consegue che laddove i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti decidano di esercitare le proprie funzioni fondamentali tramite l’istituto della convenzione, essi potranno continuare ad avvalersi dell’applicazione ai propri consiglieri dell’articolo 82 del Tuel.

Al contrario, nel caso in cui procedano all’esercizio associato delle funzioni tramite unione, a decorrere dal momento in cui è sancita l’adesione all’unione di comuni essi non potranno più corrispondere, fra l’altro, i gettoni di presenza.

 

 


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