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Lombardia, deliberazione n. 27 – Incarico ex articolo 90 a soggetto in quiescenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 del d.l. 90/2014, che sancisce il divieto per le p.a. di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile assumere a tempo determinato, ex articolo 90 del Tuel, un soggetto già lavoratore pubblico collocato in quiescenza, a cui non verrebbe comunque conferita alcuna “attività di carattere gestionale”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 27/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto in quanto estraneo alla nozione di contabilità pubblica, hanno evidenziato che il divieto riguarda l’oggetto specifico dell’attività lavorativa e non la tipologia contrattuale.

Diviene pertanto dirimente la prestazione lavorativa concretamente richiesta (Corte dei Conti, sez. centr. Contr., deliberazione 29/2014).

E’ opportuno ricordare che anche la Funzione pubblica è intervenuta in merito fornendo alcuni chiarimenti nella circolare 6/2014 concernente “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”.

 

 


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