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La regione chiude l’in house e trasferisce le funzioni a un’agenzia ma non il personale


E’ illegittima costituzionalmente la legge regionale che dispone la soppressione di una propria società in house e, assegnando le funzioni a un’agenzia regionale, dispone il trasferimento del personale della partecipata alla costituenda agenzia regionale.

Non conta che la neo costituita agenzia regionale, cui siano state affidate tutte le funzioni che prima erano della società in house, abbia la necessità di risorse umane per operare. Non è possibile disattendere il principio del concorso pubblico, perché tale fattispecie non configura una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.

Questo il principio sancito dalla corte costituzionale nella sentenza n. 7 depositata il 30 gennaio 2015, con la quale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13, comma 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4, concernente “Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione – ARBAM”.

La norma in questione disponeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house della regione, contestualmente soppressa, alla neocostituita agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione.

La corte ha ribadito che il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, che devono essere funzionali al buon andamento dell’amministrazione.

Il principio del pubblico concorso ad esempio non è incompatibile, nella logica dell’agevolazione del buon andamento della p.a., con la previsione per legge di condizioni di accesso che consentano il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma non è ammissibile, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

La corte ha più volte ritenuto illegittimo il mancato ricorso al concorso pubblico in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di regioni o enti pubblici regionali, “perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo”, in violazione dell’art. 97 Cost. (corte cost. sent. 134/2014).

Secondo i magistrati costituzionali, anche nel caso in cui vi sia il passaggio di attività da uno ad altro soggetto, con conseguente trasferimento anche del personale addetto, non è consentito prescindere dal concorso e dall’esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori.

In tal caso, infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una p.a. non può che risolversi nell’insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest’ultima.

La corte ha rilevato che è legittima la deroga al pubblico concorso quando lo scostarsi da tale principio “si riveli maggiormente funzionale al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d’interesse pubblico”.

I giudici della consulta hanno però ritenuto che la necessità, della neo costituita agenzia, di garantire l’immediata operatività, essendole state assegnate le stesse funzioni della soppressa società in house, con la conseguente, primaria esigenza di dotarsi di personale idoneo, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo qualificarsi tale condizione come una “peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico”.

La pronuncia della corte si ritiene dovrebbe imporre alcune riflessioni se consideriamo che:

  • le società in house da diversi anni devono assumere nuovo personale nel rispetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (ex art. 18, d.l. 112/2008), ma formalmente si ha pubblico concorso solo quando la selezione è svolta da una p.a. in senso stretto;
  • le società sono considerate, ormai di fatto, pubbliche amministrazioni, non rilevando nella maggioranza dei casi la loro natura di soggetti privati se non in rarissime “eccezioni”;
  • si dovrebbe aprire presto il tema della razionalizzazione e riorganizzazione di tali organismi e la problematica del personale costituisce un aspetto rilevantissimo, anche alla luce della crisi economica.

 


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