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Abruzzo, deliberazione n. 10 – Costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani


Un sindaco ha chiesto se, con riferimento al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (escluso lo smaltimento) per gli anni 2007-2008, sia applicabile il principio della copertura integrale dei costi per calcolare il costo annuale del servizio, in regime di TARSU.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 10/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno ricostruito il quadro normativo in materia di rifiuti solidi urbani.

Nello specifico il d.lgs. 507/1993 stabilisce che, a decorrere dall’1 gennaio 1994, i Comuni “debbono istituire una tassa annuale” da applicarsi in base a tariffa, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso.

Con successivo intervento legislativo, realizzato con l’entrata in vigore dall’1 gennaio 1999 dell’articolo 49 del d.lgs 22/1997, è stata poi prevista l’istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA/1, Tariffa igiene ambientale).

Con il Regolamento ministeriale, previsto dal comma 5 dell’articolo 49, ed approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato poi elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

Diversamente dalla normativa TARSU, quindi, il citato articolo 49 stabilisce che la TIA deve sempre coprire l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti.

La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata dall’1 gennaio 1999, è stata più volte differita dal legislatore, il quale ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni per sostituire la TARSU con la TIA.

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del d.l. 208/2008 ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006, resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009.

Pertanto, fino a tale data per i Comuni non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158/1999 (come affermato anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 750 del 10 febbraio 2009, in materia di TARSU, laddove precisa che il D.P.R. n. 158/1999 “non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categoria di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulla base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa”).

 

 


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