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Piemonte, deliberazione n. 14 – Calcolo del turn over


Un sindaco, di un comune non soggetto a patto, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere due unità di personale con contratto part-time di 18 ore in sostituzione di un posto a tempo pieno previsto in pianta organica e reso vacante a seguito di turn over.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 14/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio, hanno chiarito che per gli enti non soggetti al patto di stabilità non è possibile utilizzare il criterio dell’equivalenza della spesa (risparmio di spesa derivante dalle cessazioni = spesa nuove assunzioni).

Diversamente, infatti, l’Ente si troverebbe nelle condizioni di potere procedere a più assunzioni fino al totale utilizzo del risparmio di spesa ottenuto a fronte dell’unica cessazione intervenuta.

E ciò in controtendenza rispetto all’esigenza di contenimento del numero dei dipendenti pubblici.

Ne consegue che il turn over deve essere limitato al numero delle cessazioni intervenute.


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