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Lombardia, deliberazione n. 26 – Compenso collegio dei revisori


Un Presidente ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere un compenso aggiuntivo ai componenti del collegio dei revisori, istituito con legge regionale 18/2012,  tenuto conto dei nuovi adempimenti affidati all’organo di revisione dalla legge regionale 3/2013 in tema di spese dei gruppi consiliari.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 26/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 stabilisce che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fra i quali rientrano i componenti del Collegio dei revisori dei conti, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015, i predetti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti del 10%.

Tale disposizione contiene quindi due prescrizioni: l’obbligo di riduzione del 10% e l’obbligo di mantenere fermi gli importi fino ad una data che attualmente è indicata nel 31 dicembre 2015.

Tuttavia, tenuto conto che la quantificazione del compenso spettante ai componenti è stata individuata dalla legge regionale 18/2012 (successiva al d.l. 78/2010), non è applicabile l’obbligo di riduzione del 10%, attesa l’inesistenza di un parametro idoneo al 30 aprile 2010.

Tali compensi però non possono essere aumentati, salvo un intervento del legislatore regionale.

 

 

 


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