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Lombardia, deliberazione n. 22 – Acquisto immobile nel 2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquistare un’area per la costruzione di una struttura sportiva polifunzionale, opera considerata indispensabile quale incentivo per lo sviluppo delle inclinazioni sportive dei ragazzi del territorio e contestuale creazione di un luogo di ritrovo giovanile dall’alto valore sociale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 22/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio, hanno ricordato che nel 2013 erano stati vietati gli acquisti di beni immobili, mentre dal 2014 è stato previsto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.

Dal 1° gennaio 2014 l’acquisto di immobili da parte degli enti locali è possibile se “siano comprovate  documentalmente l’indispensabilità  e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento”, la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio e sia “data  preventiva notizia, con  l’indicazione  del  soggetto  alienante  e  del  prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente” (ex comma 1-ter, art. 12 d.l. 98/2011).

Spetterà quindi all’ente evidenziare in modo inequivoco ed esaustivo nella motivazione del provvedimento il giudizio sull’indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto.

 

 


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