Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138, della legge di stabilità 228/2012, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali possano effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate l’indispensabilità e l’indilazionabilità, attestate dal responsabile del procedimento.
In particolare, l’ente ha chiesto se rientri nella disciplina legislativa limitativa la convenzione urbanistica che preveda, a carico del privato la realizzazione di un’opera da destinare a uso pubblico.
L’ente ha chiesto inoltre se tale struttura possa essere oggetto di concessione o cessione alle associazioni cittadine a titolo gratuito o in diritto di superficie.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 21/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio, hanno ribadito che la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria costituisce un’ipotesi di realizzazione di un’opera pubblica a mezzo di contratto d’appalto.
Anche se l’ente acquisisce al patrimonio un’opera pubblica, e quindi un bene immobile, non si configura un contratto di compravendita.
Di conseguenza, non si applica la disciplina limitativa attualmente vigente (richiedente l’attestazione dell’indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto; la congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio; la pubblicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito sul sito internet dell’ente).
In merito alla disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali fra l’Ente ed altri soggetti, pubblici o privati, i magistrati contabili hanno ribadito che non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano motivate dalla soddisfazione di esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dall’Ente (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, tra le altre, del. 262/2014).